Immagine teatro: vietato usarla a fini commerciali: la sentenza
Immagine teatro. Come il Tribunale di Firenze, che con un’ordinanza ha vietato la riproduzione a fini commerciali del David di Michelangelo sui biglietti d’ingresso dei musei venduti dai “bagarini”, il Tribunale di Palermo ha emesso una sentenza a tutela dei diritti di immagine del Teatro Massimo.
Una sentenza storica, perché per la prima volta in Italia si riconosce all’ente proprietario il diritto
esclusivo all’utilizzo e alla riproduzione dell’immagine del bene culturale. E si riconosce altresì il
diritto a determinare e chiedere il pagamento di un corrispettivo per l’utilizzo a scopi commerciali.
Immagine teatro: come tutelarla
La pronuncia trae origine da un contenzioso contro la Banca Popolare del Mezzogiorno che, in
assenza di alcuna autorizzazione, aveva avviato nel novembre 2013, una campagna pubblicitaria
denominata “Palermo al centro”, affiggendo in città cartelloni riproducenti la fotografia del Teatro
Massimo di Palermo, al fine di promuovere le proprie agenzie presenti sul territorio. Obiettivo della
campagna pubblicitaria era quello di associare la prestigiosa immagine del Teatro all’istituto di
credito. Il contenzioso, per parte della Fondazione Teatro Massimo, è stato patrocinato
dall’avvocato Giuseppe Mazzarella. Tutto questo per la tutela dell’immagine del teatro.
“Come accertato dalla sentenza – ha spiegato il vicepresidente con delega agli Affari legali,
Leonardo Di Franco – il diritto esclusivo della Fondazione si basa sul decreto legislativo 367/1996
che attribuisce alle fondazioni di diritto privato nate dalla trasformazione degli enti pubblici che
operano nel settore musicale, in questo caso alla Fondazione Teatro Massimo, il diritto esclusivo
all’utilizzo del nome, della denominazione storica e dell’immagine del teatro a essa affidato. Tale
esclusività legittima quindi la Fondazione ad invocare l’applicazione del Codice dei beni culturali
che, a sua volta, disciplina il diritto alla riproduzione dei beni culturali, sancendo il divieto di
riproduzione non autorizzato”. Immagine teatro: tutto questo per tutelarla.
La sentenza
Secondo il Tribunale, inoltre, scopo della normativa è quello di consentire una qualche forma di
controllo finalizzato a evitare un uso distorto e contrario alle finalità tipicamente culturali. Il
Tribunale, infine, ha anche riconosciuto il danno patrimoniale, quantificandolo in poco meno di
cinquemila euro, in conformità a quanto previsto dall’apposito, e mai aggiornato, tariffario del
ministero dei Beni culturali del 1994.
“L’aspetto più positivo di questa vicenda – dice Leoluca Orlando, sindaco e presidente della
Fondazione Teatro Massimo- credo stia proprio nella sua origine: da simbolo negativo di
abbandono e sciatteria amministrativa che era stato nel passato, il Teatro Massimo è sempre più
simbolo positivo, non solo di Palermo e della sua rinascita culturale e sociale ma anche di impresa
efficiente. Un simbolo non unico, ma certamente fra i più belli e importanti”.
“Ritengo che sia molto importante avere ottenuto da un giudice l’affermazione del principio che non
è possibile usare l’immagine della Fondazione per scopi commerciali senza chiedere
l’autorizzazione e senza concordare un corrispettivo economico per l’uso. Lo dico – ha precisato il
sovrintendente Francesco Giambrone – perché comincia a essere discretamente frequente l’utilizzo
improprio e non autorizzato della nostra immagine e dunque una sentenza come questa ci aiuta a
fare chiarezza e soprattutto a disincentivare altri”.
La sentenza chiarisce che la riproduzione e la divulgazione sono consentiti ai privati, purché ciò venga
fatto senza scopo di lucro. Il giudice rileva che il Codice dei beni culturali ha attuato un mutamento di
prospettiva sulla riproduzione dell’immagine: dalla previsione di un pagamento connesso all’uso in
situazioni particolari si è passati a un generalizzato obbligo di richiesta di concessione previo
versamento di un corrispettivo, con l’esclusione di delimitati casi di utilizzazioni libere.