Se la risposta è positiva, che ce ne facciamo dell’identità? Quella sequenza precisa di lettere, funzionale come i bottoni di una camicia. Quella roba che ci insegnano subito a scuola per dare un senso all’alfabeto: nome e cognome, cioè chi sei e da dove vieni. Piaccia o meno, quella cosa lì ce la portiamo sempre dietro. Scritta, pronunciata o sillabata migliaia di volte, buca il petto anche dopo chili di nastro isolante.
La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una “extrema ratio” che si fonda sull’accertamento dell’irreversibile NON recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, all’articolo 1 della Legge n. 184/1983, ha stabilito il PRIORITARIO diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità.
La natura NON assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento (ordinanza n. 24717 del 14.9.2021 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione).
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