ROMA (ITALPRESS) – Il Tar Lazio ha respinto i ricorsi di alcuni rappresentanti del personale scolastico che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso di certificazione anti-covid del personale scolastico. Respinta la richiesta di misure urgenti, in considerazione della successiva valutazione se i provvedimenti adottati dai dirigenti scolastici e dall’amministrazione saranno conformi al DPCM – che sarà impugnato appena emanato con motivi aggiunti – e che il danno patrimoniale se accertato potrà essere ristorato, mentre per il costo del tampone, a una prima derivazione, non sembra essere irrazionale.
“Relativamente alla prospettata illegittimità degli impugnati provvedimenti nella parte in cui stabiliscono che i dipendenti privi di green pass qualora non si procurino il documento perdono anche il trattamento retributivo anche per le prestazioni espletate prima della sospensione – sottolinea il Tribunale Amministrativo -, il danno prospettato è meramente patrimoniale e ristorabile integramente e, pertanto, certamente non può configurare quella situazione di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare la sospensione per tale aspetto dei gravati provvedimenti (…) nell’ottica del legislatore la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa”.
“Nelle more della discussione che avverrà fra un mese, la palla passa al tribunale del lavoro, dove Anief si sta costituendo per le cause urgenti discriminatorie ex art. 28 del dlgs 150/2011”, dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. “Qualora i primi di ottobre, comunque, la terza sezione bis del Tar Lazio non dovesse pronunciarsi ancora sulla palese illegittimità del provvedimento relativamente al contrasto con il Regolamento comunitario 953/2021 come richiesto dall’ufficio legale, si procederà immediatamente ad adire il Consiglio di Stato”, aggiunge.
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