Gli azionisti di minoranza risarciti se defraudati
“Chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento promuove un’offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.”
L’inadempimento dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto è idoneo a determinare la responsabilità contrattuale dell’inadempiente.
La sentenza trae origine da una controversia instaurata da un detentore di titoli azionari nei confronti di due società che avevano acquistato un pacchetto di azioni della società di cui l’attore all’epoca dei fatti era azionista minoritario. Orbene l’attore lamentava il mancato rispetto da parte delle società acquirenti dell’obbligo di OPA. Nel caso di specie infatti con il predetto acquisto le società venivano a detenere una partecipazione superiore al trenta per cento delle azioni della società quotata. Pertanto, gli attori, dal momento che sarebbero stati tra i destinatari dell’offerta pubblica, se questa fosse stata promossa, chiedevano la condanna in solido delle società convenute al risarcimento danni da essi subiti per il mancato adempimento dell’obbligo di offerta.
In primo grado il Tribunale concluse per l’accoglimento della domanda condannando le società convenute al risarcimento.
La Corte d’Appello, invece, ribaltando il giudizio di primo grado, stabilì che la violazione di un obbligo di offerta pubblica d’acquisto non lasciava spazio al risarcimento del danno in favore degli azionisti terzi in quanto gli stessi non avevano alcun titolo per far valere la responsabilità della controparte per l’inadempimento del contratto.
La Corte di Cassazione ribaltando a sua volta la decisione del Giudice di Appello, ha accolto il ricorso proposto dagli azionisti e uniformandosi alle precedenti pronunce ha affermato il principio secondo cui: “In tema di società per azioni quotate in mercati regolamentati, qualora sia inadempiuto l’obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art.106, gravante – come obbligo a contrarre – a carico dell’acquirente del pacchetto azionario che superi la soglia del trenta per cento, compete agli azionisti, cui l’offerta avrebbe dovuto essere rivolta, il diritto soggettivo al risarcimento del danno patrimoniale a titolo contrattuale (o ex lege), ove essi dimostrino di avere perso una possibilità di guadagno a causa della mancata promozione dell’offerta; nella violazione di tale normativa, la lesione dell’interesse soggettivo tutelato non trova invero protezione esaustiva nelle sanzioni penali ed amministrative (come la sterilizzazione del voto e l’obbligo di rivendita delle azioni eccedenti entro l’anno), pur trattandosi di obbligo insuscettibile di esenzione forzata e sorgente, tuttavia, dal fatto in sè dell’acquisto di azioni per una quantità idonea, per presunzione legale, a conferire il controllo societario. La perdita di tale opzione di acquisto, che l’o.p.a. obbligatoria omessa avrebbe dovuto assicurare, determina un danno che può anche non coincidere in modo automatico con il prezzo di vendita se l’offerta fosse intervenuta, dovendosi considerare anche gli eventi successivi incidenti sul valore di borsa delle azioni rimaste in portafoglio”.
Da questo principio si è fatto discendere la logica conseguenza che l’inadempimento dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto è idoneo a determinare la responsabilità dell’inadempiente nei confronti di coloro cui l’inadempimento abbia recato danno.
Si tratta, infatti, di una responsabilità contrattuale per la violazione di un’obbligazione che la legge (artt.1173 e 1218 cc) fa scaturire da un comportamento volontario (l’acquisto di azioni di società quotata idoneo a realizzare una partecipazione superiore alla soglia prevista) con cui taluno entra in contatto con una cerchia ben definita di soggetti (gli azionisti di minoranza) nell’interesse specifico dei quali la prestazione rimasta inadempiuta (consistente nel promuovere l’offerta) era dovuta.
Gli azionisti di minoranza vanno risarciti proprio perchè sono stati defraudati della possibilità di aderire ad un’offerta di acquisto delle proprie azioni. La lesione subita consiste nell’aver perso non tanto un’aspettativa di fatto bensì una concreta possibilità, di un’opzione d’acquisto che proprio l’OPA mirava ad assicurare.