Genitore omosessuale: legittima la discriminazione?

 I Giudici polacchi accolgono la richiesta du un padre di affidamento esclusivo dei figli in suo favore, in considerazione del fatto che le relazioni dei consulenti psicologi hanno ritenuto compromesse le capacità genitoriali della madre per il suo cambiamento di orientamento sessuale e per la sua relazione omosessuale (Caso X. c. Polonia Ric. N. 20741/10 del 16.9.2021).

La donna ha fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per violazione dell’art. 14 della “Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – CEDU” che stabilisce che:  “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”.

Inoltre, secondo l’art. 8 della CEDU, “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”. Pertanto, la capacità genitoriale non può essere subordinata all’orientamento sessuale: l’affidamento della prole non può, dunque, dipendere dall’orientamento sessuale dei genitori.