di redazione
La definizione dei termini di un
accordo per la regolamentazione e la durata del periodo di
apprendistato per attivita’ di ricerca, per l’acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione, e’ stato l’argomento al
centro degli incontri che si sono svolti oggi presso gli uffici
dell’assessorato per l’Istruzione e la Formazione professionale
con le parti sociali, i sindacati e i rappresentanti degli ordini
professionali e delle Universita’ siciliane.
“La Regione siciliana – ha detto l’assessore regionale per
l’Istruzione e la Formazione professionale, Mario Centorrino –
promuove l’apprendistato in tutte le sue forme contrattuali per
favorire l’occupazione giovanile e migliorare la competitivita’
del sistema produttivo regionale. A questo fine, intende
incentivare l’utilizzo del contratto di apprendistato attraverso
l’attivazione delle risorse FSE e nazionali”.
L’accordo e’ finalizzato alla realizzazione di percorsi di
apprendistato di alta formazione e di ricerca, (ai sensi dell’art.
5 del D.Lgs. n. 167/2011), per il conseguimento di titoli di
laurea triennale, magistrale, master di I’ e II’ livello,
dottorato di ricerca nonche’ per il praticantato per l’accesso
alle professioni ordinistiche. I percorsi sono rivolti a giovani
di eta’ compresa tra i 18 e 29 anni. In particolare, laurea
triennale: studenti universitari iscritti a un percorso di laurea
triennale; laurea magistrale: studenti universitari iscritti ad un
percorso di laurea magistrale o specialistica; master I’ livello:
soggetti in possesso della laurea triennale o titolo superiore;
master II’ livello: soggetti in possesso della laurea magistrale o
titolo equivalente/equipollente; dottorato di ricerca: soggetti
ammessi e/o gia’ inseriti in corsi di dottorato di ricerca;
praticantato professioni ordinistiche: soggetti che abbiano
completato il percorso di studi previsto per l’accesso al
praticantato. La durata massima della componente formativa del
contratto di apprendistato per l’accesso alle professioni
ordinistiche non puo’ essere superiore a 36 mesi. La durata dei
percorsi formativi puo’ essere aumentata sino a un massimo di 6
mesi qualora siano necessarie attivita’ di inserimento e di
orientamento finalizzate all’avvio del percorso formativo e al
rilascio del titolo di studio.
mpf/ef
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