Fisco: fatture per operazioni parzialmente inesistenti

“Per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. 74/2000 è richiesto il dolo specifico, essendo necessario che l’emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l’evasione dell’imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Laddove la condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti abbia uno scopo diverso da quello di favorire l’evasione fiscale di terzi il reato non si configura. In linea teorica, il fine di consentire ad una società del “gruppo” di poter esibire ai creditori un bilancio contabile in equilibrio, riconoscendo alla stessa – e magari pure pagando, come sembra nella specie avvenuto – prestazioni non dovute potrebbe dunque spiegare l’emissione di fatture per operazioni inesistenti senza che la condotta abbia invece come finalità quella di consentire al destinatario l’evasione d’imposte.

Ma laddove – come nella specie – la persona fisica che abbia agito per i due soggetti (emittente e destinatario della fattura) coincida, è del tutto logico ritenere che sia stata animata da un unico movente, essendo per contro manifestamente illogico ipotizzare uno “sdoppiamento” di finalità a seconda che si guardi la vicenda ex latere emittente ovvero ex latere destinatario”.

In più, il fatto che “la società sia nel quinquennio stata dichiarata fallita è circostanza irrilevante, trattandosi di evento successivo che non incide sulla sussistenza del dolo al momento di commissione delle condotte” (Sentenza n. 26575 del 13.7.2021 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione).