Falsa testimonianza dell’avvocato: conseguenze!
Sottoposto a procedimento disciplinare l’Avvocato che:
– ha fornito testimonianza nel giudizio civile, con riferimento ad uno scontro tra autovetture, riferendo fatti non veritieri e comunque di cui non era a diretta conoscenza;
– ha, in tal modo, concorso al conseguimento ad un indebito risarcimento di € 867.962,49.
Come si evince dalla sentenza n. 58/2022 del Consiglio Nazionale Forense, “NON è in alcun modo dubitabile che l’avvocato che si presti a rendere in giudizio una falsa testimonianza leda in modo grave i principi di dignità, probità e decoro che sottendono l’esercizio dell’attività forense. Va ricordato che il bene giuridico tutelato dal reato di falsa testimonianza è il normale svolgimento dell’attività giudiziaria e che persona offesa è dunque la collettività che ha interesse che la stessa non sia fuorviata da deposizioni false o reticenti.
La falsa testimonianza è delitto contro l’amministrazione della giustizia nell’ambito della quale l’avvocato riveste il primario ruolo di garante del corretto esercizio dei diritti delle parti. Il PARTICOLARE e GRAVE DISVALORE derivante dalla commissione del reato di falsa testimonianza è sancita altresì nella previsione di tale fattispecie delittuosa fra quelle elencate nell’art. 60 della L. 31.12.2012 n. 247 che comportano l’applicazione della misura cautelare a seguito di sentenza di condanna di primo grado se il reato è commesso nell’esercizio dell’attività professionale. PARIMENTI permane il giudizio di gravità ANCHE qualora la falsa testimonianza sia resa dall’avvocato non nell’ambito professionale ma, come nel caso, di privato cittadino in quanto i valori di probità, dignità e decoro devono costituire lo stile di vita dell’avvocato non solo nell’esercizio dell’attività forense ma anche nella dimensione privata”.