Secondo la Corte di Cassazione, “nel caso in cui il PROCEDIMENTO DI FALLIMENTO riguardi un soggetto deceduto, l’EREDE di questo, ancorché NON sia imprenditore e NON sia subentrato nell’impresa del de cuius, deve essere convocato avanti al tribunale competente alla dichiarazione di fallimento, nel rispetto del principio del contraddittorio enunciato, in termini generali, dall’art. 15, comma 2, della l. fall., come sostituito dall’art. 13 d.lgs. n. 5 del 2006 e dall’art. 2, comma 4, d.lgs. n. 169 del 2007; tale norma, infatti, rende il detto erede il naturale contraddittore della parte istante con riferimento a una domanda che, per essere diretta alla pronuncia di fallimento dell’imprenditore defunto, è idonea a spiegare effetto nei confronti del successore di questo” (Cass. Ord. n. 7604/2023).