Editoria: commissario dello Stato impugna legge Regione Siciliana. Violata la libera concorrenza.
Il commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato la legge per aiuti alla piccola editoria locale approvata dall’Assemblea regionale siciliana lo scorso 3 dicembre. La censura del commissario al provvedimento intitolato “Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell’informazione locale” eccepisce in particolare una violazione degli articoli 81 della Costituzione e 14 dello Statuto speciale della Regione rispetto all’erogazione per gli anni successivi al 2013 di contributi all’abbattimento degli interessi e prestazioni di garanzia su operazioni finanziarie destinate a coprire i nuovi investimenti e la pubblicizzazione dei bandi di gara degli appalti pubblici.
Per il commissario dello Stato Carmelo Aronica la norma impugnata prevede che gli interventi finanziari in favore delle imprese di informazione locale, consistenti in contributi destinati all’abbattimento degli interessi e prestazioni di garanzia su operazioni finanziarie destinate a coprire i nuovi investimenti, possano essere attivati anche negli anni successivi al 2013, in quanto compatibili, a valere sulle risorse del programma comunitario relativo al Fers 2014-2020. La disposizione, che non contiene alcuna quantificazione dell’importo dei benefici erogabili, ne’ alcun limite temporale dell’erogazione degli stessi, “non rispetta dunque la norma secondo cui le leggi ed i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell’onere stesso e l’indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci annuali e pluriennali”. La norma censurata, inoltre, stabilisce che si potrà far fronte agli oneri, “non quantificati”, derivanti dall’attivazione degli interventi agevolativi previsti con risorse di provenienza europea relative al Fers 2014-2020. Ma tali risorse, spiega Aronica, “non possono che considerarsi indicative fino all’approvazione dei relativi documenti programmatici e, pertanto, non ci si può esimere dal rilevare la inidoneità della copertura finanziaria prevista, atteso che la norma proposta impegna per il futuro risorse oggetto di procedure di allocazione specificatamente stabilite dalla normativa comunitaria (peraltro tuttora in itinere) e non preventivamente vincolabili in ambito nazionale”.
Non e’ tutto. Il commissario dello Stato sottolinea pure che la Regione siciliana ha competenza esclusiva in materia di “lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse nazionale” e, in base allo statuto, la competenza esclusiva della Regione deve essere esercitata nei limiti delle leggi costituzionali e senza pregiudizio delle riforme economico-sociali: “In questa prospettiva viene in rilievo il limite derivante dal rispetto dei principi della tutela della concorrenza, strumentale ad assicurare le libertà comunitarie, e quindi le disposizioni contenute nel Codice degli appalti pubblici che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello dell’Unione europea”. Il legislatore regionale con la disposizione censurata, attribuisce alla stazione appaltante la facoltà, per adempiere all’obbligo di pubblicazione per estratto dei bandi di gara, di scegliere tra due quotidiani a maggiore diffusione nazionale, due quotidiani a maggiore diffusione locale e un periodico a diffusione regionale in possesso di determinati requisiti fra l’altro non richiesti dalla normativa statale. Ma poiche’ “si tratta inequivocabilmente di aspetti inerenti alle procedure di affidamento, che rientrano nella materia della tutela della concorrenza, le norme del codice degli appalti pubblici, costituiscono un legittimo invalicabile limite all’esplicarsi della potesta’ legislativa esclusiva della Regione”. Alla stessa conseguentemente “e’ impedito di adottare una disciplina con contenuti difformi da quella assicurata dal legislatore statale”.