di Gianluca Cannella
Desidero concentrare l’attenzione sulle misure contenute nel Decreto denominato “Cresci Italia” perhè, accanto a misure francamente importanti, vi sono misure che avranno un impatto minimo sulla condizione economica attuale sul “sistema Italia”.
Innanzitutto partiamo dall’analisi dell’art.3 del decreto, quello che è considerato e pubblicizzato come una possibilità concreta per i giovani, di aprire un attività produttiva sottoforma di società semplifica di responsabilità limitata, ebbene questo articolo è una colossale “boutade”, non per mie supposizioni o congetture ma riportando il testo dell’articolo:
“Art. 3 (Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata). La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
Quando il singolo socio perde il requisito d’età di cui al primo comma, se l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l’articolo 2473 bis. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l’articolo 2484. La denominazione di società semplificata a responsabilità limitata, l’ammontare del capitale
sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.”.
Dopo il primo comma dell’art. 2484 del codice civile, è inserito il seguente: “La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all’art. 2463 bis, in capo a tutti i soci.”.
Ebbene secondo quanto è scritto venendo meno il requisito dell’età, o il socio esce dalla società o vi è la trasformazione in SNC. Questa è una condizione, gravemente inficiante, perché a nessuno verrebbe in mente di costituire una società sapendo che a distanza di anni ne sarebbe automaticamente escluso, ma questa condizione è ancora più incredibile perché paradossalmente si potrebbe favorire, le truffe, o delle società costituite ad arte con prestanomi, sapendo che al compimento dei trentacinque anni si è esclusi di diritto. (Per non parlare del fatto che le S.r.l. sono attualmente utilizzate dagli imprenditori disonesti per generare volumi di affari per centinai di migliaia di euro, con la possibilità di creare debiti verso i creditori che non vengono estinti grazie al fatto che la S.r.l. risponde soltanto del capitale versato, che può essere limitato a 10.000 euro. Insomma il governo sa che c’è un problema grave ed invece di bloccarlo lo alimenta n.d.r.)
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