“L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.C., 33 cdf (già art. 42 codice previgente) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato NON ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, nè può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario” (CNF Sent. n. 66/2024).
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