Il caso di specie riguarda due donne in lite tra loro: la moglie di primo letto contro quella di secondo.
Il marito, definito “de cuius”, è defunto.
Con la sentenza n. 15000 del 28.5.2021 della Seconda Sezione Civile, la Corte di Cassazione ribadisce che “a norma dell’art. 540 cod. civ., il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del “de cuius” o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell’ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo”.
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