La Corte di Cassazione ribadisce che sono cumulabili la carica di amministratore e l’attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, “purché sia accertata, in base ad una prova di cui è necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato, l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, ossia l’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società; e questa circostanza ricorre, qualora sia individuabile (mediante una valutazione delle risultanze istruttorie riservata al giudice di merito e incensurabile in cassazione) la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione del dipendente – amministratore ad un potere disciplinare e direttivo esterno, sì che la qualifica di amministratore costituisca uno “schermo” per coprire un’attività costituente, in realtà, un normale lavoro subordinato: così risultandone provata la soggezione al potere direttivo e disciplinare di altri organi della società e l’assenza di autonomi poteri decisionali”.
È, invece, incompatibile la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della società esclusivamente con la qualifica di amministratore unico della stessa (Cassazione Ordinanza n. 2487/2022).
Sia che tu voglia acquistare un monolocale o una villa con piscina, adesso puoi ottenere…
Il vicepremier Matteo Salvini è stato assolto perché il fatto non sussiste, nell'ambito del processo…
In questo supermercato puoi comprare abbigliamento a prezzi modici ma con buonissima qualità. Negli ultimi…
Un appuntamento per tracciare un bilancio su quanto realizzato e su quanto ancora c’è da…
Mercatini di Natale, a pochi passi da Palermo ce n'è uno strabiliante Natale è ormai…
Se hai questa moneta da 1 euro, tienitela stretta: non te ne pentirai. Nell’anno 2001…