La distinzione tra le due fattispecie attiene al concetto di presenza, tenendo in considerazione che “accanto alla presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso, autore del fatto e spettatori, vi siano, poi, situazioni ad essa sostanzialmente equiparabili, realizzate con l’ausilio dei moderni sistemi tecnologici (cali conference, audioconferenza o videoconferenza)”.
Pertanto, come ribadiscono i Giudici della Corte di Cassazione, “per distinguere tra i reati di cui agli artt. 594 e 595 cod. pen., resta fermo il criterio discretivo della presenza, anche se virtuale, dell’offeso. Occorrerà, dunque, valutare caso per caso: se l’offesa viene profferita nel corso di una riunione a distanza (o da remoto), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l’offeso, ricorrerà l’ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato).
Di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all’offeso e ad altre persone non contestualmente presenti (in accezione estesa alla presenza virtuale o da remoto), ricorreranno i presupposti della diffamazione, come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato quanto, per esempio, all’invio di e-mail” (Cass. Pen. Sent. 44662/2021).
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