L’avvocato deve sempre comportarsi con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione, anche e soprattutto nella relazione con i Colleghi
“Ma cosa ne vuoi sapere te di queste cose, sei una ragazzina, sei nata ieri. Io non ho tempo da perdere ho mille cose di cui occuparmi, non sono come te che hai solo questo fascicolo su cui lavorare”: queste sono le espressioni usate da un Avvocato nei confronti di un’Avvocatessa, durante una riunione presso il proprio studio ed alla presenza del cliente e dei tecnici di controparte.
Segue, pertanto, un procedimento disciplinare a carico del Professionista.In merito, il Consiglio Nazionale Forense ribadisce con la sentenza n. 4, depositata in data 11 gennaio 2021, che “un avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 n.c.d.f., già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione”
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