“Poiché lo svolgimento delle operazioni di consulenza tecnica da parte degli ausiliari d’ufficio e di parte inerisce ad attività processuale, non è dubbio che il giudice, allorquando fissa i termini di cui all’art. 195 cod. proc. civ., se il processo è soggetto alla sospensione feriale, non può fissare termini che ricadano durante tale periodo a meno che le parti non rinuncino ad avvalersi della sospensione. Se fissa quei termini in modo che le attività connesse allo svolgimento della consulenza posano svolgersi nel periodo feriale, il giudice adotta un provvedimento che, in quanto in violazione della sospensione, risulta affetto da nullità”
(ordinanza n. 18522 del 13.7.2018 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione).
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