ROMA (ITALPRESS) – Le misure “per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19”, possono essere adottate “per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu’ volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilita’ di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus”. E’ quanto si legge nella bozza del nuovo decreto sull’emergenza coronavirus all’esame del Consiglio dei Ministri.
“Il mancato rispetto delle misure di contenimento e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o dalle altre disposizioni di legge attributive di poteri per ragioni di sanita’”, prosegue il testo, che prevede anche come “il prefetto, informando preventivamente il ministro dell’Interno, assicuri l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento”.
(ITALPRESS).
ror/sat/red
24-Mar-20 16:35
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