Anna contro il Comune che le chiede il pagamento dell’IMU per un immobile. La donna sostiene di non avere il possesso dello stesso, in quanto occupato abusivamente dal marito, da cui è separata, che le impedisce persino di accedervi. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ribadisce che “il soggetto tenuto al pagamento dell’IMU – ed in precedenza dell’ICI – è il proprietario dell’immobile con esclusione di qualsiasi obbligo da parte del possessore dello stesso”.
Inoltre, “in tema di ICI, il coniuge al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell’immobile di proprietà (anche in parte) dell’altro coniuge non è soggetto passivo dell’imposta per la quota dell’immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, poiché con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, viene riconosciuto al coniuge un diritto personale atipico di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti il presupposto impositivo del tributo” (ordinanza n. 17412 del 17.6.2021 della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione).
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