La società Alfa agisce per il recupero del credito per canoni di locazione scaduti e non pagati da Claudio (ex socio della stessa società), in relazione ad un immobile ad uso abitativo sito in Milano, per la somma complessiva di 242.413,28 euro. Nell’opporsi al pagamento, il conduttore sostiene la natura gratuita del contratto. Con la sentenza n. 16743 del 14.6.2021, la Corte di Cassazione determina che “un credito nascente da un rapporto ad esecuzione continuata, mai preteso sin dall’origine del rapporto negoziale, anche se formalmente menzionato nelle scritture contabili di una società a responsabilità limitata per più esercizi, in assenza di altri indici di segno contrario, possa ugualmente costituire un fattore di generazione di un affidamento di oggettiva rinuncia del credito sino ad allora maturato nei confronti del socio.
Pertanto, la repentina richiesta di adempimento dell’obbligazione di pagamento, indipendentemente dalla presenza di indici idonei a denotare una volontà di rinuncia del medesimo, se corrispondente a una situazione di palese conflittualità tra socio (allora ex socio) e gli altri soci, non giustificata da altri fattori, costituisce un abuso del diritto ove riveli l’intento di arrecare un ingiustificato nocumento. Ciò che conta, in definitiva, è che la valutazione dell’atto teso a far rivivere l’obbligazione deve essere ricondotta alla “conflittualità” esistente tra le parti”.
Difatti, “con riguardo alla fattispecie in esame deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: «il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. legittima in punto di diritto l’insorgenza in ciascuna parte dell’affidamento che, anche nell’esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive ed esecuzione continuata, ciascuna parte si comporti nella esecuzione in buona fede, e dunque rispettando il correlato generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, anche a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere generale del “nerninem laedere”; ne consegue che in un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo l’assoluta inerzia del locatore nell’escutere il conduttore per ottenerne il pagamento del corrispettivo sino ad allora maturato, protrattasi per un periodo di tempo assai considerevole in rapporto alla durata del contratto, e suffragata da elementi circostanziali oggettivamente idonei a ingenerare nel conduttore un affidamento nella remissione del diritto di credito da parte del locatore per facta concludentia, la improvvisa richiesta di integrale pagamento costituisce esercizio abusivo del diritto»”.
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