Diritto in Pillole

Contratto di locazione e recesso del conduttore

Gli ultimi due commi dell’art. 27 della Legge n. 392/1978 prevedono quanto segue: 

“È in facoltà  delle  parti  consentire  contrattualmente  che  il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto  dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata,  almeno  sei  mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente  dalle  previsioni  contrattuali  il  conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere  in  qualsiasi  momento dal contratto con preavviso di almeno sei  mesi  da  comunicarsi  con lettera raccomandata”.

Secondo la Corte di Cassazione, le ragioni che danno concretezza alla gravità dei motivi devono essere determinate da avvenimenti: 

a) sopravvenuti rispetto alla costituzione del rapporto locatizio; 

b) estranei alla volontà del recedente; 

c) imprevedibili, cioè eccedenti l’ambito della normale alea contrattuale, tali non solo da determinare un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni originarie non altrimenti rimediabile, ma anche da incidere significativamente sull’andamento dell’azienda globalmente considerata.

“Ribadito che i gravi motivi non possono attenere alla soggettiva ed unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine alla opportunità o meno di continuare a godere dell’immobile locato – in tal caso, si ipotizzerebbe la sussistenza di un recesso ad nutum, contrario alla interpretazione letterale oltre che allo spirito dell’art. 27, ultimo comma, della I. n. 392/1978; tale recesso costituisce, infatti, un’eccezione al principio generale posto dall’art. 1372 c.c. da interpretarsi rigorosamente, onde evitare che la scelta di proseguire il rapporto di locazione derivi dalla mera volontà del conduttore – giova aggiungere, con riferimento all’andamento dell’attività aziendale, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, può integrare grave motivo, legittimante il recesso del conduttore, un andamento della congiuntura economica (sia favorevole che sfavorevole all’attività di impresa), sopravvenuto e oggettivamente imprevedibile (quando fu stipulato il contratto), che lo obblighi ad ampliare o ridurre la struttura aziendale in misura tale da rendergli particolarmente gravosa la persistenza del rapporto locativo” (Sentenza n. 23642/2019).

Alice Passacqua

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