L’attività professionale resa dal Legale per la redazione di un contratto deve essere compensata, anche quando tale contratto – per un motivo o per l’altro – non sia stato formalizzato.
Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, “l’art. 6 del capitolo III del d.m. n. 127 cit., in effetti, prevede che per le pratiche che, come quella in esame, siano iniziate ma non sono giunte a compimento, come accade nel caso in cui il contratto predisposto dal legale non sia poi stato sottoscritto dai potenziali contraenti, l’avvocato ha comunque il diritto a percepire gli onorari per l’opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista” (Cass. Ord. n. 2788/2023)
Già sicuro di un posto in semifinale, Jannik Sinner chiude il gruppo Nastase alle Atp…
L’operazione "Meteora," condotta dalla Polizia di Stato, ha portato all’arresto di 18 persone appartenenti a…
Missione compiuta per l’Italia, che a Bruxelles batte il Belgio per 1-0 e conquista il…
La Regione Siciliana chiederà al Consiglio dei ministri di dichiarare lo stato di emergenza nazionale,…
Diventa operativa in Sicilia la figura dello psicologo di base, istituito con legge regionale alla…
I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti a San Vito Lo Capo…