I giudici hanno respinto il ricorso dell’Associazione italiana fisioterapisti che si era opposta alla delibera della Regione Basilicata con la quale si stabilisce che il fisioterapista possa erogare prestazioni al singolo paziente solo su prescrizione del fisiatra o di un medico specialista.
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso AIFI della Basilicata confermando così il giudizio già espresso dal Tar con il quale si dava ragione alla Regione Basilicata che, con una delibera del 2012, ha stabilito che il fisioterapista può erogare prestazioni al singolo paziente solo su prescrizione del fisiatra o di medico specialista e che può utilizzare solo alcune apparecchiature elettromedicinali.
Per il Consiglio di Stato infatti sono da condividere le argomentazioni del giudizio del Tar, che vengono definite come “puntuale e argomentata ricostruzione della normativa” e che “pone in evidenza la centralità e la responsabilità del ruolo del medico nel percorso/progetto/programma terapeutico nell’area della riabilitazione.
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