Il sottotetto di un edificio che assolva all’esclusiva funzione di isolare i vani dell’alloggio ad esso sottostanti si pone con essi in rapporto di dipendenza e protezione, così da NON poter esserne separato senza che si verifichi l’alterazione del rapporto di complementarietà dell’insieme, con la conseguenza che, non potendo essere utilizzato separatamente dall’alloggio sottostante cui accede, NON è configurabile il possesso “ad usucapionem” dello stesso da parte del proprietario di altra unità immobiliare (Cass. Ord.n. 6114/2022).
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