Un condomino viene convenuto in giudizio dal Condominio affinché provveda alla rimozione di due gruppi di condizionamento dell’aria collocati nella loggia del proprio appartamento, per violazione di quanto previsto dal Regolamento condominiale ed in danno al decoro architettonico del Condominio stesso.
In proposito, è bene sottolineare che l’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell’art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto: tra questi due limiti fondamentali, quello che concerne il divieto di alterazione della destinazione è in posizione di preminenza, potendosi salvaguardare gli interessi degli altri condomini solo col rispetto della destinazione impressa alla cosa comune. Invero, “l’art. 1122 c.c. chiarisce espressamente che il condomino debba dare preventivamente notizia all’amministratore di eventuali esecuzioni di opere, il quale ne riferisce all’assemblea.
Si tratta, dunque, di un vero e proprio obbligo a cui è tenuto “in ogni caso” chiunque effettui lavori, anche se all’interno del proprio appartamento”. Si aggiunga, poi, che è altresì necessario verificare se il regolamento condominiale contenga o meno particolari restrizioni o prescrizioni con riguardo al decoro architettonico dell’edificio.
Il Tribunale di Udine, con la sentenza del 31.1.2022, richiama le determinazioni della Corte di Cassazione, secondo cui “con la locuzione “decoro architettonico” si intende l’estetica dell’edificio, data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia, contribuendo a conferirgli una specifica identità. Il decoro architettonico, dunque, non è un concetto che emerge soltanto in relazione a edifici di particolare pregio artistico, poiché sono sufficienti anche lince semplici a delineare il decoro architettonico di un qualunque stabile”.
Difatti, “il decoro architettonico, che caratterizzi la fisionomia dell’edificio condominiale, è un bene comune, ai sensi dell’art. 1117 c.c., il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare”.
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