I Giudici della Corte di Cassazione ribadiscono che “il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma PRIMA del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è NULLO per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, cod. civ.” (Cass. Sent. 23674/2022).
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