Compensi camuffati da rimborsi. I finanzieri della Compagnia di Partinico hanno concluso una verifica fiscale, ai fini dell’Imposte Dirette e sul Valore Aggiunto, nei confronti di una Onlus di Partinico (PA), attiva nel settore dei servizi di autombulanze, riscontrando che l’amministratore dell’associazione distribuiva forfettariamente ai propri soci volontari il c.d. “avanzo di gestione”, derivante dai fondi pubblici stanziati dall’A.S.P. di Palermo, sotto forma di rimborsi spese.
In particolare, le Fiamme Gialle hanno trovato durante l’accesso centinaia di autocertificazioni sottoscritte dai volontari, attraverso le quali i medesimi richiedevano il rimborso delle spese sostenute nel corso del servizio, senza l’indicazione però delle tipologie di spesa effettuate e del relativo giorno in cui le stesse sarebbero state sostenute.
Da un raffronto tra le suddette autocertificazioni e alcuni prospetti rinvenuti in fase di accesso e riportanti i giorni di presenza dei soci volontari, è stato constatato che alcuni di questi percepivano la massima somma spettante nel mese – un massimo di 10 euro al giorno per una somma complessiva non superiore a 150 euro mensili – pur avendo prestato la propria opera volontaria per meno di dieci giorni. In alcuni casi sono stati addirittura rilevati rimborsi spese nei confronti di “volontari” senza che risultasse traccia della loro presenza. Inoltre nello Statuto non è stata espressamente prevista la tipologia di spesa per la quale può essere richiesta la restituzione monetaria.
La normativa di settore vieta la distribuzione ai soci del c.d. “avanzo di gestione” delle sovvenzioni ricevute dall’Azienda Sanitaria Provinciale per il servizio reso, vincolando l’ente no profit a reimpiegare le somme residuali nell’esercizio successivo. Ancora, la medesima disciplina proibisce agli amministratori di tali associazioni di corrispondere ai propri volontari dei rimborsi spese a forfait.
Dal punto di vista prettamente fiscale, i finanzieri hanno riqualificato i rimborsi spese forfettari percepiti dai soci come veri e propri compensi che, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, sono da ritenersi soggetti a tassazione. A carico della Onlus, competente ad operare quindi la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, è stato constatato l’omesso versamento di ritenute IRPEF non operate per oltre 75.000 euro.
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