Commette reato il lavoratore che dice il falso al Pronto Soccorso!
Un lavoratore – vittima di infortunio a causa della caduta di una struttura metallica, mentre presta attività lavorativa, senza regolare contratto, in favore della Società Alfa s.r.l. – si reca al Pronto soccorso per ricevere le cure e, in accordo con il marito dell’Amministratrice della stessa Società, dichiara al medico di essere caduto da una scala durante i lavori di tinteggiatura nella propria abitazione.
In questo modo, il lavoratore induce il medico ad attestare il falso nel referto, non consentendo così l’attivazione delle dovute procedure di infortunio sul lavoro.
Attenzione, però, ad un aspetto: il referto medico è un atto pubblico e il medico del Pronto soccorso è un pubblico ufficiale.
La falsità ideologica in atti pubblici commessa dal pubblico ufficiale è un reato ed è disciplinata dall’articolo 479 del Codice Penale.
Ma tale falsità è determinata dall’inganno del lavoratore: pertanto, nel caso in esame, è necessario un collegamento tra l’art. 479 e l’art. 48 dello stesso Codice Penale. Ne consegue che del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo.
Difatti, “lo schema normativo risultante dalla combinazione degli articoli indicati viene, così, a configurare una fattispecie particolare di falsità ideologica, che, come fa notare autorevole dottrina, vede capovolto il normale rapporto tra falso e inganno, in quanto è il secondo a precedere il primo. In questi casi, infatti, un soggetto (autore immediato), indotto in errore da altri (autore mediato), si forma ed esterna una falsa rappresentazione della realtà, dando corpo agli estremi oggettivi di un delitto di falso ideologico, di cui non risponde per mancanza di dolo, ma che viene addebitato all’autore dell’inganno. E poiché sovente lo stesso inganno consiste di una falsa dichiarazione compiuta dall’autore mediato e supposta vera dall’autore immediato, ne consegue che questa peculiare fattispecie richiede una falsità (quella commessa dall’autore mediato), che sia causa di un’altra falsità (quella commessa, inconsapevolmente, dall’autore immediato)”.
Dunque, il lavoratore (autore mediato), su istigazione del marito dell’Amministratrice della Società, rilascia al medico (autore immediato) una falsa dichiarazione circa l’origine causale delle lesioni: “secondo ius receptum le false dichiarazioni del paziente configurano induzione in errore del sanitario che, ingannato, realizza il falso ideologico in atto pubblico” (Cass. Sent. n. 17810/2022).