Il commercialista di una società può concorrere nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, agendo a titolo di DOLO EVENTUALE: nel caso di specie, il professionista era a conoscenza di varie anomalie concernenti la contabilità delle società, quali la presenza di numerose autofatture (con identità di nome tra cedente ed acquirente) per importi rilevanti e prelievi di somme in contanti dell’importo oscillante tra 10.000 e 30.000 euro al giorno. Dette anomalie gli erano state più volte segnalate da una sua dipendente che, sotto le direttive del medesimo, curava la registrazione delle fatture. Il commercialista, pur rilevando le suddette anomalie ed essendo consapevole della necessità della presentazione delle autofatture all’Agenzia delle Entrate e della segnalazione alla Guardia di Finanza per i prelievi in contanti, non si era attivato in tal senso, proseguendo, invece, nell’assistenza fiscale delle società per il timore di perdere il cliente: in questo modo, il professionista aveva consentito all’amministratore delle società di avvalersi di documentazione fittizia.
La Corte di Cassazione ribadisce che “risulta pacifica la configurabilità del concorso del commercialista con il contribuente, in generale, nei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e, più in particolare, nei reati connessi a dichiarazioni: si è affermato che il commercialista può concorrere, ex art. 110 cod. pen., nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con l’emittente di queste ultime; lo stesso principio, inoltre, è stato affermato in relazione al reato di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 ed in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ove il commercialista è stato ritenuto concorre con il legale rappresentante dell’ente”.
Si noti che “il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non solo in caso di concorso morale ma anche in caso di concorso materiale; il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è SUFFICIENTE che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia AUMENTATO LA POSSIBILITÀ DELLA PRODUZIONE DEL REATO poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti”.
Da ultimo, “il DOLO SPECIFICO richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è COMPATIBILE CON IL DOLO EVENTUALE, ravvisabile nell’accettazione del rischio che l’azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l’evasione delle imposte dirette o dell’IVA” (Cass. Sent. 156/2022).
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