Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, “la distinzione tra l’ipotesi della CONNIVENZA NON PUNIBILE e il CONCORSO NEL DELITTO, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare”.
È, dunque, fondamentale indagare se l’agente abbia, in modo consapevole, posto in essere condotte che determinano, rafforzano o agevolano la conclusione di accordi aventi ad oggetto la cessione di droga (Cass. Sent. n. 32032/2022
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