Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, “la distinzione tra l’ipotesi della CONNIVENZA NON PUNIBILE e il CONCORSO NEL DELITTO, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare”.
È, dunque, fondamentale indagare se l’agente abbia, in modo consapevole, posto in essere condotte che determinano, rafforzano o agevolano la conclusione di accordi aventi ad oggetto la cessione di droga (Cass. Sent. n. 32032/2022
Non sempre i prodotti col marchio dei supermercati sono di 'seconda fascia'. I prodotti di…
Se stai per affrontare un colloquio di lavoro, scopri come devi metterti seduto. Cambia tutto…
Tornano nella settimana dal 18 al 23 novembre le “Giornate FAI per le Scuole”, manifestazione…
L'Agenzia delle Entrate ha iniziato i suoi controlli. È allarme per tutti Se si vuole…
Sabato: Tempo stabile durante la giornata con cieli per lo più soleggiati su tutta la…
“Io confido che quella del 26 novembre sarà l’ultima conferenza stampa e quindi auspico che…