di redazione
Nell’anno 2011 sono stati elevati più di mille verbali ai sensi dell’art. 181 del codice della strada, che impone l’obbligo dell’esposizione del contrassegno assicurativo. In particolare i controlli hanno accertato la provenienza furtiva di 303 veicoli, poi restituiti ai legittimi proprietari, e rimosse 173 autovetture prive di targa, consegnate alla ditta che si occupa dello smaltimento dei rifiuti solidi speciali. Nel primo trimestre del 2012 sono già state verbalizzate 163 autovetture abbandonate nella sede stradale e ritrovati 66 veicoli di provenienza furtiva. I proprietari dei veicoli sequestrati possono comunque averne la restituzione, previa esibizione al comando di Polizia Municipale del premio di assicurazione pagato per almeno 6 mesi, della ricevuta di pagamento della sanzione di 199,50 euro, oltre alle spese di accertamento e notifica, nel caso di un’assicurazione scaduta da meno di trenta giorni, La sanzione comminata è ridotta ad un quarto, perché l’assicurazione è stata resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, Codice Civile (cioè entro 30 giorni dalla scadenza). Nel caso,invece di un veicolo la cui assicurazione è scaduta da oltre i trenta giorni, occorrerà esibire: il premio di assicurazione pagato per almeno 6 mesi, la ricevuta di pagamento della sanzione di 798 euro, oltre le spese di accertamento e notifica. In entrambi i casi, la restituzione del veicolo è disposta dal comando di Polizia Municipale, solo se tutta la documentazione viene esibita entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale. Procedura diversa, invece se si decide di demolire l’auto. Il proprietario deve, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale, attivare la procedura recandosi al Comando per esprimere la volontà di provvedere alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo, in modo da assicurarsi la disponibilità del veicolo e dei documenti di circolazione. Deve anche ottenere preventivamente l’autorizzazione a demolire il veicolo dall’organo accertatore,esibendo la ricevuta per il pagamento di una cauzione pari all’intero importo indicato nel verbale. Tale somma verrà restituita ad avvenuta demolizione (certificata a norma di legge), decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa (quindi, la sanzione prevista viene ridotta ad un quarto). Nel caso di mancato pagamento o mancata proposizione di ricorso nei termini, il verbale,- in quanto titolo esecutivo ai fini della confisca del veicolo, ai sensi dell’art. 213 C.D.S., è inviato al Prefetto ed entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, questi dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode acquirente, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato.
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