Cartelle esattoriali, in questo caso non vanno in prescrizione mai più: non c’è modo di cancellarle | O le paghi o le paghi
La Cassazione ha chiarito che la richiesta di rateizzazione delle cartelle esattoriali interrompe la prescrizione.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 27504 del 23 ottobre 2024, ha chiarito le conseguenze della richiesta di rateizzazione di una cartella esattoriale da parte di un contribuente. Secondo l’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.Lgs. n. 110 del 2024, i contribuenti in difficoltà economica possono richiedere un pagamento rateale per importi fino a 120.000 euro per ciascuna istanza, con condizioni di rateizzazione che variano nel tempo.
Dal 2025 al 2026 si prevedono massimo 84 rate mensili, dal 2027 al 2028 fino a 96, e dal 2029 si arriva a un massimo di 108 rate. In precedenza, la dilazione massima era limitata a 72 rate. L’evoluzione normativa, dunque, amplia le opzioni per i contribuenti, introducendo maggiore flessibilità nel pagamento dei debiti iscritti a ruolo.
Tuttavia, il rispetto delle scadenze delle rate è fondamentale per non incorrere nella decadenza del beneficio. Nel caso esaminato dalla Corte, un contribuente aveva impugnato avvisi di intimazione, sostenendo di non aver ricevuto le relative cartelle esattoriali.
Nonostante ciò, si è accertato che aveva avanzato una richiesta di rateizzazione, poi decaduta per mancato pagamento delle rate. La Corte ha stabilito che la presentazione di tale richiesta dimostra consapevolezza delle cartelle, sanando eventuali vizi di notifica.
Differenza tra interruzione e sospensione
Questo comportamento è considerato concludente e riconosciuto come un’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. La richiesta di rateizzazione equivale a un riconoscimento del debito, con effetti giuridici significativi, tra cui la ripartenza dei termini di prescrizione.
La differenza tra interruzione e sospensione della prescrizione è cruciale: l’interruzione azzera il termine prescrizionale, facendolo ripartire da capo, mentre la sospensione congela il termine, che riprende da dove si era interrotto. La richiesta di rateizzazione rientra nel primo caso, prolungando di fatto i tempi per eventuali pretese dell’Agenzia delle Entrate.
L’interruzione dei termini di prescrizione
La Corte ha richiamato precedenti sentenze, come la n. 11338 del 2023, ribadendo che l’istanza di rateizzazione non implica acquiescenza alla pretesa tributaria ma comporta un riconoscimento del debito. Tale riconoscimento rende incompatibile la contestazione della mancata notificazione delle cartelle.
La richiesta di rateizzazione, pur offrendo un’opportunità ai contribuenti per dilazionare i pagamenti, produce effetti rilevanti sul piano giuridico, tra cui l’interruzione dei termini di prescrizione. Questo consente all’Agenzia delle Entrate di avanzare pretese anche oltre il termine originario, confermando l’importanza della diligenza nel rispetto delle scadenze da parte dei contribuenti.