Salvatore cade per un dissesto del marciapiede, causato dalla mancanza di mattonelle, non visibile né segnalato: richiede, così, il risarcimento dei danni patiti al Comune. Gli Ermellini, però, rigettano il ricorso poiché, come appurato dalla Corte territoriale, è risultato evidente il comportamento COLPOSO del pedone: “la presenza di illuminazione nel tratto di strada oggetto del sinistro, la intrinseca staticità dell’anomalia e le condizioni della stessa, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente imponevano al danneggiato un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della IMPRUDENZA e DISTRAZIONE del (Sig. Salvatore) e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell’evento, con conseguente esenzione dell’ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell’art. 2051 c.c. sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell’art. 2043 c.c.” (Cass. Ord. n. 30394/2023).
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