Laura lamenta di aver subito lesioni personali a seguito di una caduta all’interno di un supermercato: la donna sostiene che la stessa sia stata provocata dalla presenza di una sostanza scivolosa presente sul pavimento del suddetto supermercato.

Quest’ultimo, invece, si difende attribuendo la causa di tutto al tipo di calzatura (tacchi a spillo) indossata dalla signora e sostenendo anche che il pavimento risultasse, all’esito di un’ispezione condotta nell’immediatezza del fatto, perfettamente asciutto e pulito.

In proposito, secondo gli Agenti di Polizia intervenuti sul luogo del sinistro “nel punto della caduta il pavimento risultava asciutto ed era visibile una strisciata nera simile a quella di un tacco”.

Nell’escludere il risarcimento del danno in favore di Laura, i Giudici ribadiscono che “non sussiste responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell’incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa” (Ordinanza n. 3046/2022 della Corte di Cassazione).