Cade a causa di un tombino: risponde dei danni il Comune?

Manuela contro il Comune.

La donna chiede il risarcimento dei danni derivanti dalla omessa custodia ex art. 2051 c.c. di una strada comunale sulla quale  era caduta a causa di un dislivello invisibile di un tombino, costituente insidia.

I Giudici della Corte di Cassazione ribadiscono che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio Probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.

Difatti, “quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l’adozione delle normali cautele, in un’ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all’art. 2051 c.c.” (Cass. Ord. n. 11794/2022).