Autorimesse condominiali: ripartizione dei costi per l’adeguamento alla normativa antincendi

Maria contro il Condominio, in meriti all’approvazione dei criteri di ripartizione delle spese concernenti progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento delle autorimesse interrate rispetto alla normativa antincendi.
Con delibera del 26.4.2008 erano stati deliberati lavori di ristrutturazione dei piani interrati destinati alle autorimesse per adeguarle alla normativa antincendi; contemporaneamente l’Assemblea aveva approvato i criteri di ripartizione delle spese, determinando che dovessero essere sostenute per 2/3 dai soli proprietari delle autorimesse e per 1/3 dai condomini non proprietari.

In proposito, Maria lamenta la violazione dell’art. 1120 del Codice Civile in relazione al quorum costitutivo in quanto, trattandosi di innovazioni, le stesse avrebbero dovuto essere approvate con un numero di voti che rappresentasse i 2/3 del valore dell’edificio. La donna rileva, poi, che, essendo una spesa molto gravosa, i condomini che non intendono trarne vantaggio debbono essere esonerati dalla medesima. Infine, chiede in via subordinata che la ripartizione delle spese dipenda dall’uso che ciascun condomino può farne: non essendo lei proprietaria di alcuna autorimessa, sostiene di doverne essere totalmente esonerata.

Secondo la Corte di Cassazione, “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, indicate nell’art. 1117 c.c., per la loro funzione necessaria all’uso collettivo, sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, salvo diversa convenzione; se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese vanno ripartite in proporzione dell’uso che ciascun condomino può farne; le spese relative alla cosa che in alcun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione, possano servire ad uno o più condomini non vanno poste a carico di quest’ultimi” (ordinanza n. 24166 dell’8.9.2021).