Con la Sentenza n. 35385/2023 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno enunciato il seguente principio: “Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, NEI CASI PECULIARI IN CUI IL MATRIMONIO SI RICOLLEGHI A UNA CONVIVENZA PREMATRIMONIALE DELLA COPPIA, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, LADDOVE EMERGA UNA RELAZIONE DI CONTINUITÀ TRA LA FASE «DI FATTO» DI QUELLA MEDESIMA UNIONE E LA FASE «GIURIDICA» DEL VINCOLO MATRIMONIALE, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio”.
Si tiene oggi a Palermo la ventinovesima maratona. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della…
"In relazione all’ordine del giorno per la realizzazione di una segnaletica per le colonie feline,…
La cabina di regia nazionale per l'emergenza idrica, presieduta dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini,…
Tempo stabile durante la giornata con cieli per lo più soleggiati su tutta la regione…
Jannik Sinner vola in finale alle Atp Finals di Torino. Sul veloce dell’Inalpi Arena, nella…
L’Italtennis femminile approda in semifinale alle Billie Jean King Cup Finals, in svolgimento sul veloce…