La Corte di Cassazione ribadisce che “il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società”.
Ma si noti anche un altro dato: il figlio che non ha diritto all’assegno di mantenimento può chiedere – sempre che vi siano i dovuti presupposti – gli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile, come determinato nell’ordinanza n. 18785 del 2.7.2021 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione.
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