di redazione
“La normativa in materia elettorale
prevede il rinvio delle elezioni solamente per cause di forza
maggiore, ossia per impedimenti oggettivi che non consentono il
regolare svolgimento delle operazioni di voto, quali, per esempio,
le calamita’ naturali. Nulla, invece, e’ previsto nell’ipotesi di
incandidabilita’ dei singoli soggetti.
Mercoledi’ scorso, dopo la proposta di slittamento delle
consultazioni amministrative a Cefalu’, avanzata dal prefetto di
Palermo, la giunta regionale ha approfondito con attenzione il
caso, arrivando alla conclusione, all’unanimita’, che, stando alla
normativa vigente, in questa fase della competizione elettorale,
il legislatore non ha previsto rimedi giuridici applicabili in
tale ipotesi. Pertanto, qualsiasi intervento della Regione
rappresenterebbe l’esercizio di un potere non attribuito dalla
legge e quindi in contrasto con i principi costituzionalmente
garantiti connessi all’esercizio del diritto di voto”.
Lo dice l’assessore regionale per le Autonomie locali e la
Funzione pubblica, Caterina Chinnici, a seguito della sentenza
della Corte d’appello di Palermo, che confermando la sentenza di
primo grado del tribunale civile di Marsala, ha dichiarato
l’incandidabilita’ del critico d’arte Vittorio Sgarbi, a sindaco
della cittadina normanna.
Fdp/sl
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