di redazione
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con ordinanza emessa ieri, ha accolto la sospensione
cautelare relativa al ricorso proposto dal Comune di Agrigento, assistito e difeso dall’avv. Vincenzo Caponnetto, avverso il decreto col quale l’Assessorato regionale dell’energia, dei rifiuti e dei servizi di pubblica utilità, difeso in giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, nel settembre scorso aveva nominato un Commissario ad acta col compito di adottare, in via sostitutiva, ogni provvedimento diretto a richiedere a carico del Comune medesimo, la somma di 27 milioni e novecentomila euro che si asseriva essere dovuta alla GE.SA. AG2.Il ricorso era pure diretto all’annullamento, previa sospensione, della diffida con la quale si richiedeva il versamento di detto importo e di ogni altra somma che la società di gestione dei rifiuti pretendeva dal Comune.L’amministrazione di Agrigento ha risposto alla diffida, puntualizzando che la precaria situazione economica della GE.SA. derivava dall’omessa riscossione dei tributi da parte della stessa società e che, pertanto, la posizione di sussidiarietà, sia pure stabilita dalla legge, non è automatica ma opera dopo aver verificato l’avvenuta esecuzione di ogni adempimento da parte della società stessa, la quale, nonostante sollecitata dal Comune, non aveva curato, quale suo precipuo obbligo contrattuale, la riscossione dei tributi da parte dei contribuenti.Il Comune ha anche eccepito l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per erronea interpretazione ed applicazione della legge del 2005, rilevando che la giurisprudenza amministrativa aveva statuito che, nonostante esista l’obbligo per i comuni di intervenire finanziariamente per assicurare l’integrale copertura delle spese della gestione dei rifiuti, è pur vero che tale intervento ha carattere sussidiario e deve avere, pertanto, quale presupposto l’inesigibilità o comunque la difficoltà di esigere i tributi dovuti, che dovrebbero garantire la copertura delle spese per la gestione, elementi questi a carico della GE.SA.Il Comune ha fatto inoltre rilevare l’eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione e soprattutto il difetto di istruttoria, evidenziando che, comunque, il Comune è creditore della GE.SA. per l’importo di 14 milioni e settecentomila euro che a suo tempo il Comune medesimo aveva versato alla predetta società.Da ultimo, a sostegno della richiesta sospensione cautelare, il difensore del Comune ha fatto pure presente il grave pregiudizio ed il danno che sarebbe derivato al Comune, privato delle proprie risorse economiche per gli interventi preannunciati dal Commissario ad acta, e quindi ha richiesto la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.Il Tribunale amministrativo regionale, rilevando il rappresentato difetto d’istruttoria, la sufficiente fondatezza del ‘fumus boni iuris’ ed il danno che sarebbe derivato al Comune, ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati ed ha richiesto al competente Assessorato regionale ulteriore documenti utili al giudizio di merito.’Esprimo la piena soddisfazione ‘ dice a tal fine il sindaco Zambuto ‘ per questo risultato ottenuto. Il Tar ci ha dato ragione: non è possibile che si arrivi a mettere le mani nelle asfittiche casse del Comune, dopo che altri hanno fatto il bello ed il cattivo tempo. Adesso comunque, dopo la recentissima presa di posizione della Regione in ordine alla possibilità di farsi carico del piano di rientro della grave situazione che si è determinata in questi anni, speriamo che possa cambiare la musica e non assistere più agli indecorosi spettacoli di mancato funzionamento del servizio.21 novembre 2012
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