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Agrigento, Il Comune ricorre al Presidente della Regione contro l’aumento delle tariffe idriche e chiede la sostituzione del Commissario dell’Ato idrico.

‘Abbiamo deciso di organizzare questa conferenza stampa a Palazzo dei Normanni per parlare ai parlamentari

regionali tutti sulla necessità di concludere l’iter della legge sull’acqua pubblica e restituire le reti idriche ai comuni, così come hanno chiesto a gran voce gli italiani votando il referendum.La Regione ha impiegato dieci anni per superare la logica perversa e dispendiosa degli Ato rifiuti.Si sono dispersi tanti, parecchi, milioni di euro per tenere in piedi dei carrozzoni clientelari e delle autentiche macchine mangiasoldi. Oggi, dopo tante battaglie di noi sindaci sui rifiuti, vediamo, pur tra contraddizioni e rinvii, una luce in fondo al tunnel: forse entro l’anno i comuni dell’Isola potranno organizzare meglio il settore ed avviare finalmente la raccolta differenziata, rendere più efficiente il servizio, avere città più pulite ed a costi più contenuti.Invece per il settore idrico, servizio ancora più delicato, non vediamo una volontà politica chiara, decisa e conducente. Registriamo un Parlamento siciliano che rinvia, discute e non decide. La legge varata all’inizio di quest’anno, la n. 2 del 9 gennaio 2013, pur ricca di un forte richiamo al bene ‘acqua’ ed alla sua necessità che rimanga pubblica, ha solamente rinviato il problema.Questa decisione ha fatto sì che le lobby affaristiche, che sono nate in Sicilia per fare business nel settore idrico ed arricchirsi con il ‘caro bollette’ e sulle spalle delle famiglie siciliane, rialzino la testa, ottenendo rinvii, tutele ed aspettative.Noi sindaci non possiamo tollerare un tale stato di cose.Agrigento, per esempio, ha le bollette più alte d’Italia.Nessuna autorità regionale si è chiesto il perché, ha compiuto un’indagine, una visita ispettiva e conoscitiva.Tutto è rimasto nelle mani di faccendieri che hanno fatto ciò che hanno voluto.La tariffa del servizio idrico integrato è regolata dall’articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed costituita da una serie di voci che si riversano nella bolletta. Tra quelle principali:1° il gestore privato versa 700 mila euro l’anno all’Ato idrico per il funzionamento di tale autorità. Il privato paga il pubblico per essere controllato. Conclusione: il pubblico non controlla perché riceve i soldi dal privato;2° costi di gestione del servizio privato: Girgenti acque, la società che gestisce il servizio idrico integrato nella provincia di Agrigento, ha un consiglio di amministrazione che costa oltre 600 mila euro: tale costo si riversa in bolletta;3° costi di esercizio (riparazioni, sostituzioni di tubature e quant’altro). Se un tubo costa al mercato libero 100 euro ed il privato lo acquista con il 20% di sconto e lo paga dopo 60 o 90 giorni, il privato cittadino realizza per il suo bilancio familiare un risparmio di 20-30 euro. Se il gestore privato, che esercita tale delicata funzione pubblica, lo paga a prezzo pieno e per contanti, tale utile di 20-30 euro lo realizza il privato venditore ed il costo viene riversato in bolletta.Tali controlli avrebbero dovuti essere fatti dall’Ato idrico che, ricevendo il contributo di funzionamento dal privato, non fa nessun controllo, anzi chiede al privato assicurazioni di varia natura’ per non parlare di altro.La Regione avrebbe dovuto controllare gli Ato ma non lo ha mai fatto.Anzi il 28 giugno 2013 nell’assemblea dei soci della Girgenti acque, convocata per approvare il bilancio, l’amministratore delegato, che si era per tale ragione dimesso, ha fatto verbalizzare una serie di irregolarità nel servizio, con costi gonfiati, appropriazioni indebita di personale pagato dal servizio idrico e stornato in ditte private e tante altre pesanti accuse, coinvolgendo i mancati controlli dell’Ato idrico.La Regione, invece di disporre un’immediata indagine conoscitiva, ha prorogato, con un atto irregolare che abbiamo contestato, il Commissario dell’Ato idrico per almeno altri novanta giorni al fine di continuare nella politica dei silenzi e dei mancati controlli.Ora la Regione parla di continuo di riduzione della spesa pubblica e di risparmi.Vorremmo spiegato perché si tengono in piedi i doppi Commissari, dell’Ato idrico e delle Province, che, facendo lo stesso lavoro, comportano doppi stipendi e doppie spese di funzionamento.Noi chiediamo a gran voce:1. all’Assemblea Regionale Siciliana: l’approvazione rapida della legge sull’acqua pubblica per ridare il servizio ai comuni ed allontanare dal settore faccendieri ed affarismi di ogni genere2. al Governo della Regione: l’immediata sostituzione dell’attuale Commissario del servizio idrico della provincia di Agrigento per manifesta incompatibilità funzionale e per essersi reso responsabile dei mancati controlli e delle necessarie verifiche. Sono pronto, come sindaco di Agrigento, ad assicurare gratuitamente tale ruolo anche parchè abbiamo il dovere di accertare perché Agrigento paga le bollette più care d’Italia3. al Presidente della Regione diciamo: ‘Cerca di essere coerente con il tuo programma elettorale incentrato sull’acqua pubblica e sulla restituzione delle reti idriche ai comuni in coerenza con le scelte di trasparenza e di legalità che caratterizzano la tua azione: gli affarismi ed i balzelli sull’acqua sulla pelle dei cittadini debbono finire.’Di seguito si riporta il testo del ricorso straordinario:’Il Comune di Agrigento (‘), ricorrente, propone ricorso contro1) Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale Agrigento 9 ‘Servizio Idrico Integrato in liquidazione, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro ‘ tempore, (‘);2) Girgenti Acque S.p.a., corrente in Aragona, via Miniera Pozzo Nuovo n. 1, in persona del legale rappresentante (‘) per l’annullamento1) della deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Ambito territoriale Agrigento 9 in liquidazione n. 10 del 29/4/2013, con la quale è stata approvata la tariffa provvisoria del Servizio Idrico Integrato per gli anni 2012 e 2013;2) di tutti gli atti e provvedimenti prodromici, precedenti e successivi emessi in forza di detta deliberazione.FATTOCon la deliberazione in epigrafe citata, il Commissario Straordinario del Consorzio di Ambito territoriale Agrigento 9 in liquidazione (d’ora in poi denominato, per brevità, ‘ATO Idrico AG 9’, ha proceduto alla approvazione del calcolo tariffario per le annualità 2012 ‘ 2013 e della metodologia applicata ai sensi dell’art. 6.4 della deliberazione della Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (d’ora in poi denominata ‘A.A.E.G.’) n. 285/2012/R/IDR che in copia si allega.In particolare il Commissario Straordinario, ha approvato il Metodo Tariffario Provvisorio (MTT) applicando un moltiplicatore theta pari a 1,065 per il 2012 e a 1,134 per il 2013.In conseguenza di tale deliberazione la Girgenti Acque S.p.a., Gestore del Servizio Idrico Integrato nell’ambito del Consorzio ATO Idrico AG 9, ha applicato detta tariffa, pubblicata nel sito internet della stessa Società alle fatture di nuova emissione.La deliberazione del Commissario Straordinario impugnata è illegittima per i seguenti motivi in DIRITTO1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3.4. DELLA DELIBERAZIONE DELLA A.A.E.G. N. 585/2012/R/IDR DEL 28/12/2013. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.La deliberazione della A.A.E.G. n. 585/2012/R/IDR, sulla scorta della quale è stata emanata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 29/4/2013 qui impugnata, all’art. 3 punto 4, cosi dispone: <<Sono infine escluse dall’aggiornamento tariffario le gestioni che, alla data del 31 luglio 2012 non avevano adottatola Carta dei servizi, nonché le Gestioni che, alla medesima data, in violazione delle normative applicabile, applicavano alle utenze domestiche la fatturazione di un consumo minimo impegnato>>.Ora, la Girgenti Acque S.p.a., gestore del S.I.I., applica alle utenze domestiche, la fatturazione di un consumo minimo impegnato, a titolo di anticipo sui consumi, in forza dell’art. 2.6.1 del Regolamento di utenza approvato con deliberazione dell’Assemblea dei rappresentanti dell’ATO AG 9 n. 4 del 30/11/2011 che in copia, per estratto, si allega.Tale anticipo sui consumi, <<pari all’importo del volume impegnato per 1,5 anni con un minimo di 150 m 3 complessivi>>, va aggiornato, d’ufficio, secondo le modalità previste dal citato art. 2.6.1. del Regolamento di Utenze in parola.Si versa, pertanto, nell’ipotesi sub 3.4 della deliberazione della A.A.E.G. n. 285/2012/R/IDR, per cui in capo a Girgenti Acque S.p.a., gestore del S.I.I. non sussistono le condizioni per l’aggiornamento tariffario approvato con la impugnata deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATO AG 9 n. 10 del 29/4/2010.Per fattispecie come quelle sopra delineate, l’A.A.E.G., con deliberazione n. 271/2013/R/IDR, che si allega, ha conferito al Direttore della Direzione Sistemi Idrici di effettuare <<ulteriori approfondimenti istruttori relativamente alle gestioni che, sulla base dei dati inviati ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR, risultano ricadenti nelle casistiche previste all’art. 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR ed art. 2, della deliberazione 88/2013/R/IDR, di esclusione dall’aggiornamento tariffario>>.Il Commissario Straordinario, in dispregio alla lettera dell’art. 3.4 della deliberazione della A.A.E.G. n. 585/2012/R/IDR e, inoltre, nonostante l’A.A.E.G., con la deliberazione n. 271/2013/R/IDR del 20/6/2013 avesse disposto ulteriori accertamenti, non ha ritenuto di dover sospendere l’efficacia della propria deliberazione n. 10 del 29/4/2013.Girgenti Acque S.p.a., dal suo canto, non ha sospeso le fatture il cui importo sia stato calcolato sulla base delle ‘tariffa provvisoria’.Tutto ciò nonostante il Sindaco del Comune di Agrigento, con diffida prot. n. 33824 dell’1/07/2013 inviata per conoscenza anche alla A.A.E.G., che in copia si allega, abbia diffidato l’ATO IDRICO AG9 e la Girgenti Acque S.p.a. al ritiro, in autotutela, della deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 29/04/2013 e delle fatture emesse sulla scorta di detto provvedimento.Quanto sopra, inoltre, nonostante nella citata deliberazione n. 10 del 29/04/2013, lo stesso Commissario Liquidatore avesse già precisato <<che il Consorzio d’Ambito non ha alcuna facoltà di discrezione in merito all’applicazione delle metodologie di calcolo approvate dall’AAEG e che le decisioni assunte trovano fondamento nelle deliberazioni, nei provvedimenti e nei comunicati dell’AEEG e pubblicati alla data odierna>>.2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE DELL’ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ N. 2/2013 DEL 20/02/2013. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.La circolare in epigrafe citata, che in copia si allega, avente ad oggetto direttive per i Commissari Straordinari e Liquidatori delle soppresse Autorità d’Ambito del servizio idrico in Sicilia, al punto n. 2, così testualmente dispone: <<Il Commissario dovrà compiere tutti gli atti di ordinaria gestione utili all’amministrazione dell’ ‘Autorità’ sulla scorta di documenti contabili già approvati, al fine di dare certezza e continuità alle operazioni liquidatorie, sino al loro completamento ovvero sino alla scadenza fissata alla data del 30 giugno 2013. In tale ambito, il Commissario Straordinario e Liquidatore, nel caso in cui riscontri la mancata approvazione di documenti contabili pregressi, potrà redigere, in sostituzione, solo quelli di natura consuntiva e di liquidazione, segnalando alla Corte dei Conti, per le determinazioni di competenza, le omissioni riscontrate>>.Il Commissario Straordinario dell’ATO AG9 ha approvato il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2012 il 22/05/2013, con deliberazione n. 13 di pari data, dunque successivamente all’approvazione della nuova tariffa adottata con deliberazione dello stesso Commissario n. 10 del 29/04/2013.E’ di tutta evidenza la sussistenza del vizio di legittimità denunciato, che inficia il provvedimento impugnato, che deve essere annullato. Per quanto sopra esposto, il Comune di Agrigento, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, cosi conclude:PIACCIA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANAin accoglimento del su esteso ricorso, annullare, perché illegittima, la deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale Agrigento 9 in liquidazione n. 10 del 29/4/2013 e tutti gli atti e provvedimenti presupposti e conseguenti, ivi comprese le fatture emesse dal gestore del Servizio idrico Integrato Girgenti Acque S.p.a. facendo applicazione del calcolo tariffario per le annualità 2012 ‘ 2013 con detta deliberazione approvato.Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.’Si riporta di seguito il testo della lettera inviata, oltre che al Presidente Crocetta, anche all’Assessore per l’energia ed i servizi di pubblica utilità ed al Dirigente generale del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti sulla richiesta di sostituzione del Commissario straordinario dell’ATO AG 9.’Con la presente si stigmatizza il comportamento tenuto dal Commissario straordinario dell’ATO AG 9 in liquidazione e da Girgenti acque s.p.a. nella vicenda dell’aumento automatico del 10% delle bollette idriche e, più in generale, nella gestione del servizio idrico integrato.Per ciò che concerne l’aumento delle tariffe idriche è emerso che il Commissario straordinario, piuttosto che dedicarsi, come era suo dovere, alla gestione della fase liquidatoria dell’ATO, secondo quanto stabilito nella circolare n. 2/2013 dell’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità del 20/02/2013, ha ritenuto invece opportuno e necessario approvare, con deliberazione n. 10 del 29/04/2013, il calcolo della nuova tariffa maggiorata per gli anni 2012 e 2013.Ciò ha fatto illegittimamente, in quanto, secondo quanto disposto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AAEG), con la deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28/12/2012, all’art. 3, punto n. 4, sono escluse dall’aggiornamento tariffario le gestioni che, alla data del 31/07/2012, <<applicavano alle utenze domestiche la fatturazione di un consumo minimo impegnato>>. La Girgenti acque s.p.a., come si evince dall’art. 2. 6. 1 del Regolamento di utenza, applica la fatturazione del consumo minimo impegnato e, pertanto, non ha diritto all’aggiornamento tariffario.Per fattispecie come quelle sopra delineate l’AAEG, con deliberazione n. 271/2013/R/IDR, ha conferito al Direttore della Direzione Sistemi Idrici di effettuare <<ulteriori approfondimenti istruttori relativamente alle gestioni che, sulla base dei dati inviati ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR, risultano ricadenti nelle casistiche previste all’art. 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR ed art. 2 della deliberazione 88/2013/R/IDR, di esclusione dall’aggiornamento tariffario>>.Il Commissario straordinario, in dispregio alla lettera dell’art. 3.4 della deliberazione della AAEG n. 585/2012/R/IDR, e, inoltre, nonostante la stessa Autorità, con la deliberazione n. 271/2013/R/IDR del 20/06/2013 avesse disposto ulteriori accertamenti, non ha ritenuto di dover sospendere l’efficacia della propria deliberazione n. 10 del 29/04/2013.Girgenti acque s.p.a., dal suo canto, non ha sospeso le fatture il cui importo è stato calcolato sulla base delle ‘tariffa provvisoria’.Tutto ciò nonostante lo scrivente, con diffida prot. n. 33824 dell’01/07/2013, inviata per conoscenza anche alla AAEG, avesse diffidato l’ATO idrico AG9 e la Girgenti acque s.p.a. al ritiro, in autotutela, della deliberazione del Commissario straordinario n. 10 del 29/04/2013 e delle fatture emesse sulla scorta di detto provvedimento.Quanto sopra inoltre nonostante nella citata deliberazione n. 10 del 29/04/2013, lo stesso Commissario liquidatore avesse già precisato <<che il Consorzio d’Ambito non ha alcuna facoltà di discrezione in merito all’applicazione delle metodologie di calcolo approvate dall’AAEG e che le decisioni assunte trovano fondamento nelle deliberazioni, nei provvedimenti e nei comunicati dell’AEEG e pubblicati alla data odierna>>.La condotta del Commissario straordinario è ancor più grave ove si considerino i principi posti dalla circolare dell’Assessorato regionale competente n. 2/2013 del 20/02/2013 dove si statuisce che lo stesso deve provvedere alla gestione liquidatoria <<da intendersi comunque quale attività principale dell’Ente, attraverso l’espletamento delle operazioni di liquidazione necessarie>>.Il Commissario straordinario liquidatore, continua la citata circolare, <<dovrà adoperarsi affinché, sulla scorta di quanto previsto dalla legge, si provveda ad una definizione quanto più celere delle operazioni di liquidazione dell’ ‘Autorità’>>.Il Commissario invece, come si è prima spiegato, si è dedicato ad altre attività, approvando graziosamente le nuove tariffe maggiorate che Girgenti acque s.p.a. ha immediatamente applicato.Detto comportamento va posto in relazione ad altri adempimenti previsti dalla citata circolare assessoriale n. 2/2013 che ha evidenziato l’opportunità che <<ogni Commissario rediga, entro giorni 20 dalla pubblicazione della presente direttiva, una relazione di presentazione sullo stato amministrativo-finanziario e contabile rinvenuto al momento del suo insediamento da inviare all’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed al Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti. Nella rilevazione dello stato economico-finanziario l’indagine conoscitiva dovrà soffermarsi, con particolare attenzione, sulla individuazione e ricognizione: – dei documenti contabili vigenti ed approvati ovvero sulle motivazioni in ordine alla loro mancata adozione o approvazione; – delle esposizioni debitorie con indicazione delle motivazioni in ordine alla loro mancata liquidazione; – delle entrate dell’ ‘Autorità’ non ancora riscosse ed non ancora riscuotibili con annesse le relative motivazioni. La predetta preliminare ricognizione economico-finanziaria dovrà essere accompagnata dall’espletamento delle incombenze contabili legate all’avvio dell’attività di liquidazione (comunicazione con l’Istituto bancario tesoriere, creazione fondo di liquidazione, aggiornamento scritture contabili), nonché del quadro delle gestioni in carico all’ATO e di quelle ancora mantenute dai comuni o da soggetti terzi. Il Commissario dovrà compiere tutti gli atti di ordinaria gestione utili all’amministrazione dell’ ‘Autorità’, sulla scorta di documenti contabili già approvati, al fine di dare certezza e continuità alle operazioni liquidatorie, sino al loro completamento ovvero sino alla scadenza fissata alla data del 30 giugno 2013. In tale ambito, il Commissario Straordinario e Liquidatore, nel caso in cui riscontri la mancata approvazione di documenti contabili pregressi, potrà redigere, in sostituzione, solo quelli di natura consuntiva e di liquidazione, segnalando alla Corte dei Conti, per le determinazioni di competenza, le omissioni riscontrate.>>Il Commissario straordinario dell’ATO AG 9 ha approvato il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2013 il 22/05/2013 con la deliberazione n. 13 dunque successivamente all’approvazione della nuova tariffa, adottata, come si è più volte esposto, con deliberazione n. 10 del 29/04/2013.E’ evidente quindi la violazione delle disposizioni impartite con la citata circolare assessoriale n. 2/2013.Inoltre dubbi e perplessità sul corretto operare del Commissario straordinario sorgono ove si prendano in considerazione le dichiarazioni, facenti parte integrante del verbale di assemblea dei soci di Girgenti acque s.p.a. in notar Claudia Gucciardo rep. n. 17624 del 29/06/2013, del legale rappresentante della Civiesse s.r.l., socio, che evidenziano gravissime irregolarità nella gestione della predetta società e che, qui di seguito, si riassumono.1. Irregolarità nella gestione. Il bilancio presenta consistenti costi riferibili al personale dipendente, assunto dalla società in aperta violazione delle procedure dettate in materia dal Cda che aveva attribuito i poteri di assunzione all’amministratore delegato, sistematicamente scavalcato da parte del Presidente del Cda. Sembra infatti che consistenti risorse in uomini e mezzi, i cui costi sono contabilizzati a carico della società appesantendone fortemente i costi e quindi concorrendo al negativo sui risultati di esercizio, siano stati ripetutamente distratti ed utilizzati per fornire servizi, senza alcun corrispettivo per la società stessa, in favore di soggetti terzi i quali evidentemente ne avrebbero avuto un indebito guadagno a danno della Girgenti acque s.p.a. Quanto sopra, se confermato, costituirebbe fatto molto grave in considerazione dello specifico ruolo di concessionaria di pubblico servizio svolto dalla società stessa la quale, nel fornire ai cittadini un servizio pubblico di primaria utilità consistente nell’erogazione idrica, concorre con i propri costi di gestione e di investimento alla formazione della tariffa per il servizio idrico, con la conseguenza che i costi di cui sopra, sostenuti dalla società per fornire servizi non dovuti a società terze, sarebbero in ultima analisi addebitati alla totalità dei cittadini i quali, nella sostanza, sosterrebbero il peso economico di tale gravissima irregolarità.2. Costituzione di New-Co. E’ stata costituita la New-co s.r.l. alla quale, a parere della Civiesse s.r.l. sono stati affidati dei servizi in violazione al dettato statutario, in quanto lo statuto sociale di Girgenti acque s.p.a. regola con esattezza quali sono i servizi e le attività che devono essere realizzati dai singoli soci e che, solo dopo rinunzia di quest’ultimi, possono essere affidati a terzi previo svolgimento di apposita gara. 3. Assunzioni di personale e contratti per servizi. La Girgenti acque s.p.a., ed ora anche la New-co s.r.l., nella realtà, parrebbe essere divenuta il serbatoio dei dipendenti del ‘gruppo Campione’ (socio di maggioranza assoluta) il quale raggiungerebbe così il risultato di ‘alleggerire’ i propri costi di gestione assumendo a nome della Girgenti acque s.p.a. anche personale già alle proprie dipendenze, il quale continuerebbe a fornire servizi anche (ed ancora) in favore del ‘gruppo Campione’, ‘traslando’ sostanzialmente così, in sede di determinazione della tariffa idrica, dei costi a carico dei cittadini. Quanto sopra viene realizzato anche mediante contratti formalmente sottoscritti tra Girgenti acque s.p.a. ed altre società del ‘gruppo Campione’, che hanno già ricevuto la censura sotto il profilo procedurale da parte del Collegio sindacale.4. Acquisti. La particolare natura della Girgenti acque s.p.a., i cui costi concorrono alla determinazione della tariffa finendo per gravare sulla totalità dei cittadini, impone un particolare rigore nel sostenimento degli stessi attraverso rigorose procedure che possano consentire di effettuare acquisti di merci e servizi a prezzi contenuti. Le anzidette doverose procedure da seguire negli acquisti non pare siano state mai seguite dal Presidente con la probabile conseguenza che, anche per l’acquisto di materie e servizi, la Girgenti acque s.p.a., come per il personale dipendente, finisca per sostenere costi eccessivi che vengono poi sempre ribaltati sui cittadini in sede di determinazione della tariffa. 5. Errata rappresentazione in bilancio. Tra le poste attive di bilancio sono esposti crediti verso clienti per un importo di ‘ 49.160.383 che, a parere della Civiesse s.r.l., risultano eccessivi in quanto non rappresentano l’effettivo valore di realizzo. Detto valore non tiene conto della effettiva capacità di riscossione in funzione della datazione dei crediti, delle attività di riscossione svolte e dello status dei debitori spesso deceduti o comunque non più titolari di contatori. Nonostante la gravissima situazione evidenziata, risultante da atto pubblico, il Commissario straordinario non ha ritento, alla data odierna, di assumere alcuna determinazione o di prendere, anche soltanto mediaticamente, alcuna posizione al riguardo.Da quanto sopra esposto discende l’evidente incompatibilità ovvero l’assoluta inadeguatezza dell’attuale Commissario straordinario a ricoprire l’incarico.Se ne chiede, pertanto, la sua sostituzione.’

Redazione

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