Addio agevolazioni prima casa: se vivi qui te le puoi scordare | Puoi andare al Comune, dall’avvocato ma nulla cambierà

Casa
Casa – fonte pexels – sicilianews24.it

Le agevolazioni per quanto riguarda le prime case sono un aiuto importante ma occhio a questo caso.

Le dichiarazioni rilasciate dal contribuente al momento dell’acquisto di un immobile per accedere alle agevolazioni “prima casa” non possono essere modificate retroattivamente per motivi sopravvenuti, come un trasferimento all’estero. Gli impegni presi, come il trasferimento della residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi, devono essere rispettati, pena la decadenza delle agevolazioni.

La questione riguarda una contribuente iscritta all’AIRE che, dopo aver vissuto e lavorato in Italia, si è trasferita all’estero per motivi di lavoro. Nel 2023, rientrata temporaneamente in Italia, ha acquistato un’abitazione beneficiando delle agevolazioni “prima casa”. Nell’atto di compravendita ha dichiarato l’intenzione di trasferire la residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi.

Successivamente, la contribuente ha chiesto di rettificare tale dichiarazione per mantenere la residenza all’estero e l’iscrizione all’AIRE. Intendeva infatti dichiarare retroattivamente che al momento dell’acquisto si trovava già all’estero per motivi di lavoro, ritenendo così di poter beneficiare delle agevolazioni previste per i cittadini italiani trasferiti all’estero.

L’Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta. La Nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte I, del DPR 131/1986 stabilisce che solo chi si trova già all’estero per motivi di lavoro al momento dell’acquisto può accedere alle agevolazioni. Inoltre, la circolare n. 3/2024 chiarisce che il trasferimento all’estero successivo all’acquisto non è rilevante ai fini del beneficio fiscale.

Impegno non rispettato: le conseguenze

La contribuente, al momento dell’acquisto, risiedeva e lavorava in Italia. Non avendo rispettato l’impegno di trasferire la residenza entro 18 mesi, perde il diritto alle agevolazioni “prima casa”. Tale decadenza si applica anche nei casi di mancato rispetto degli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa.

Nonostante la perdita delle agevolazioni, è possibile richiedere il ricalcolo delle imposte dovute senza incorrere in sanzioni. Questa procedura consente di regolarizzare la posizione fiscale con costi limitati.

Chiavi casa
Chiavi casa – fonte pexels – sicilianews24.it

Le regole per chi vive all’estero

Per usufruire delle agevolazioni “prima casa” come cittadino trasferito all’estero, è essenziale che il trasferimento sia già avvenuto prima dell’acquisto. La normativa non consente di modificare retroattivamente le dichiarazioni rese in fase di compravendita.

La risposta dell’Agenzia ribadisce l’importanza di rispettare gli impegni dichiarati al momento dell’acquisto. I cittadini devono essere consapevoli delle conseguenze fiscali di un trasferimento all’estero e delle limitazioni nell’accesso alle agevolazioni previste dalla legge.