A novembre 2013, Ilaria e Mirko acquistano una porzione di fabbricato costituito da un’abitazione ed un garage, nonché un lastrico solare posto sul medesimo garage.
A gennaio 2014, l’Ufficio territoriale competente notifica al Notaio rogante un avviso di liquidazione per maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale con riferimento al lastrico solare. Ritenendo che detto lastrico non rientri nelle specifiche categorie considerate pertinenze, l’Ufficio liquida l’imposta con le aliquote ordinarie previste per i trasferimenti dei fabbricati.
Il suddetto avviso viene, dunque, impugnato dal Notaio e dalle parti deducendo l’applicazione dell’aliquota agevolata, trattandosi di acquisto di prima casa anche sul lastrico solare poiché quest’ultimo è da considerarsi pertinenza.
Con l’ordinanza 22561 del 10.8.2021, la Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione determina che “il concetto di pertinenza è definito dalla norma civilistica ed indica quei beni che sono destinati al servizio o ornamento di una cosa principale; ciò che rileva per definire le pertinenze non è la classificazione catastale ma il rapporto di complementarità funzionale che pur lasciando inalterata l’individualità dei singoli beni, comporta l’applicazione dello stesso trattamento giuridico. In particolare, sul lastrico solare, questa Corte ha già affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, che in tema di imposta di registro, AI FINI DELL’ESTENSIONE DELL’ALIQUOTA AGEVOLATA PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA, DEVE INTENDERSI COMPRESO TRA LE PERTINENZE DELL’IMMOBILE, DESTINATE AL SERVIZIO E ORNAMENTO DELL’ABITAZIONE OGGETTO DELL’ACQUISTO, ai sensi della nota II-bis all’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificata dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sulla base della nozione dettata dall’art. 817 cod. civ., ANCHE IL LASTRICO SOLARE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELL’ACQUIRENTE, SENZA CHE RILEVI che il bene sia censito unitamente all’immobile principale, né che l’acquisto della pertinenza sia concluso con atto separato, assumendo la norma tributaria – nel riferimento alle unità immobiliari di classificazione catastale C2, C6 e C7 – mera valenza complementare rispetto alla citata mozione civilistica”.
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