Accordi tra futuri eredi: validi?
Gli Ermellini ribadiscono che “è NULLA, per il contrasto con il divieto di cui agli artt. 458 e 557 cod. civ., la transazione conclusa da uno dei FUTURI EREDI, allorquando sia ancora in vita il de cuius, con il quale egli rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi INCLUSO il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di alienazione posti in essere dall’ereditando perché idonei a dissimulare una donazione” (Cass. Sent. n. 366/2024).