I Giudici della Corte di Cassazione ribadiscono quanto segue: “rispetto alla categoria degli accessori, quindi, la categoria delle pertinenze si caratterizza per un duplice specifico profilo, costituito dall’esistenza di una specifica volontà dell’avente diritto di destinare durevolmente una cosa al servizio di un’altra e, appunto, della “durevolezza” del vincolo funzionale. Esemplificativo, sul punto, è l’orientamento di questa Corte in tema di arredi e mobili, essendo stato affermato il principio per cui ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale – avuto riguardo alle cd. pertinenze “urbane” e, in specie, ai beni mobili posti ad ornamento di edifici – è necessaria la presenza del requisito oggettivo dell’idoneità del bene a svolgere la funzione di servizio od ornamento rispetto ad un altro, ponendosi in collegamento funzionale o strumentale con questo, nonché del requisito soggettivo dell’effettiva volontà dell’avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale; sicché, di regola, va esclusa la natura di pertinenza delle suppellettili, degli arredi e dei mobili che riguardino esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in sé considerata. La distinzione tra pertinenze ed accessori presenta evidenti ricadute su varie fattispecie ed in particolare sull’ipotesi di alienazione del bene principale, in quanto per gli accessori viene a porsi il problema della possibilità di applicare o meno il disposto di cui all’art. 818, primo comma, c.c., norma dettata espressamente per le sole pertinenze. Si tratta, del resto, di un aspetto che costituisce uno dei nuclei dei due motivi di ricorso, il quale – come visto in precedenza – attribuisce alla Corte territoriale l’erronea applicazione dell’art. 818 c.c. anche agli accessori” (Cass. Ord. n. 28613/2022).
L’articolo 818 del Codice Civile dispone che “gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non e’ diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici. La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale”.
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