Ai fini dell’integrazione del reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del TUF), NON è richiesto che l’informazione sia stata trasmessa all’agente da un terzo, NÉ che essa abbia ad oggetto un fatto prodotto da un terzo.
Difatti, risulta essere penalmente rilevante il cd. “INSIDER TRADING DI SE STESSO” in una fattispecie di “rastrellamento” dei titoli di una società per azioni operato (prima della comunicazione al mercato della decisione di procedere ad un’offerta pubblica di acquisto degli stessi titoli e abusando di tale informazione) dall’amministratore delegato e dal presidente del consiglio di amministrazione della società, ideatori del progetto di OPA, tramite una società a responsabilità limitata appartenente al medesimo gruppo ed in concorso con il suo amministratore unico.
Ovviamente, in un contesto così delicato e labile, emerge il carattere polisenso del termine “informazione”, che può essere inteso sia come “comunicazione” che come “dato di conoscenza”. Ma resta, comunque, nodale l’obiettivo perseguito dalla normativa europea di riferimento (Regolamento n. 596/2014): garantire tanto l’integrità dei mercati finanziari dell’UE quanto la fiducia degli investitori nella trasparenza degli stessi.
Sentenza n. 31507 dell’11.8.2021 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
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