L’articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992, prevede il diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensili retribuiti in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti od agli affini riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della medesima Legge.
Ma tale permesso è riconosciuto anche: i) alla parte di un’unione civile; ii) al convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37 dell’articolo 1 della Legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente.
In merito ad un caso specifico, si sono pronunciati i Giudici della Corte di Cassazione. Difatti, abusa del permesso il lavoratore che utilizza quattro ore e mezzo sulle complessive trentadue di permesso per lo svolgimento di attività che nulla hanno a che fare – nemmeno indirettamente – con l’assistenza della madre bisognosa: in proposito, si devono “ricomprendere nell’ambito dell’abuso del diritto tutte quelle condotte estranee all’assistenza e meramente compensative delle energie impiegate per la suddetta” (Cass. Ord. n. 16973/2022).
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