Come previsto dalla Costituzione italiana, “la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni” (art. 12).
Nel rispetto del decoro, l’esposizione della bandiera è consentita tanto ai privati quanto agli organismi di diritto pubblico, ossia:- agli organi costituzionali e di rilievo costituzionale- ai consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;- agli uffici giudiziari;- alle scuole ed università statali.
Detta esposizione comporta la necessità di attenersi a molteplici prescrizioni, tra cui:- le bandiere devono essere esposte in buono stato e correttamente dispiegate;- su ciascuna asta si espone una sola bandiera;- non è possibile apporre né sulla bandiera né sull’asta figure scritte o lettere di alcun tipo.


Inoltre, il Codice Penale prevede la fattispecie di vilipendio (ossia, il disprezzo) od il danneggiamento alla bandiera od ad altro emblema dello Stato, prescrivendo che: “chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni. Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali” (art. 292).